Il nuovo Statuto dell’Associazione Nazionale Voloire

Statuto

Approvato in Milano il 14 marzo 2014

Articolo 1

COSTITVZIONE

E’ costituita una Associazione denominata “Associazione Nazionale delle Voloire”.

Tale Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale e non persegue fini di lucro né diretto né indiretto.

L’Associazione ha sede legale in Milano alla via Bagutta n. 12, presso la sede dell’U.N.U.C.I..

Articolo 2

DISPOSIZIONI GENERALI

L’Associazione, che trae il suo nome dall’appellativo tradizionale attribuito dagli abitanti di Venaria Reale alle prime batterie di Artiglieria a cavallo ivi costituite nel 1831, ha gli scopi di:

(a) diffondere la conoscenza della storia, delle tradizioni e dello spirito di quelle storiche Batterie e delle diverse Unità che ne hanno nel tempo tratto origine – oggi tutte confluite nella denominazione “Batterie a Cavallo” e rappresentate dal Reggimento Artiglieria a Cavallo – nel quadro della vita militare, sociale e culturale italiana ed europea, promuovendo, attuando o sostenendo ogni proficua iniziativa e sviluppando rapporti di convivenza e relazione con le diverse realtà sociali;

(b) vivificare lo spirito di Corpo, cementando il vincolo di reciproca solidarietà dovuto alla

  • stessa appartenenza di tutti coloro che hanno prestato servizio al Reggimento, in qualunque grado o ruolo,
  • condivisione degli stessi ideali di chi, familiare, amico o collega di altri reparti, intenda onorare il ricordo e la storia
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    dei fatti d’arme del Reggimento,

  • volontà di voler essere ancora utili alla società con eventi di assistenza e volontariato a favore della cittadinanza;

(c) operare, ove richiesto, a supporto

  • del Comando di Reggimento, concorrendo allo svolgimento delle attività di pubblica visibilità e concedendo in comodato d’uso gratuito al Reggimento stesso i cimeli storici, gli oggetti, gli arredi già di proprietà dell’Associazione e quelli che verranno acquisiti,
  • delle famiglie dei Soci impegnati in attività istituzionali lontano dalle famiglie, anche nell’ambito delle diverse professionalità acquisite;

(d) promuovere azioni di solidarietà sociale, civile, culturale che, oltre a stimolare lo spirito di iniziativa dei Soci, possano dare visibilità al Reggimento Artiglieria a Cavallo ed all’Associazione;

(e) operare nella veste di Associazione d’Arma, socio-assistenziale, culturale e sportiva, fornendo, ovvero organizzando in proprio, il sostegno e soccorso alle popolazioni colpite da calamità in Italia o all’estero. Alla luce di tali fini, ove vi saranno le condizioni, potrà essere costituita anche una branca di protezione civile.

L’Associazione avrà come sede permanente Milano ed avrà durata illimitata. Continuerà a permanere anche in caso di scioglimento o trasferimento del Reggimento Artiglieria a cavallo, proprio per mantenere vivo il ricordo storico del Reggimento che dal 1887 ha operato a Milano.

L’Associazione potrà avere sedi di rappresentanza su tutto il territorio nazionale, anche con eventuali responsabilità provinciali e regionali, con propria autonomia fiscale, amministrativa e gestionale, per meglio raggiungere i propri fini associativi.

L’Associazione, per onorare chi in uniforme difende il territorio o gli interessi nazionali, vuole rimanere al servizio della collettività con i modi descritti dal presente Statuto.

L’Associazione per dare impulso alla propria attività, può gemellarsi con altre Associazioni d’Arma, storico-culturali, socio-assistenziali, sportive.

Inoltre può conferire un premio annuale denominato “Voloire” ad una eminente personalità che si sia distinta, in ambito cittadino e/o nazionale per attività attinenti agli scopi statutari dell’Associazione.

Per gemellaggi e premiati, in caso di voto non unanime del Consiglio Direttivo, le proposte verranno votate dall’Assemblea dei Soci.

Articolo 3

SOCI

I Soci si dividono in:

  1. Soci Benemeriti;
  2. Soci Onorari;
  3. Soci Ordinari;
  4. Amici delle Voloire.

In Particolare:

  • i Soci Benemeriti possono essere persone o Reparti, Associazioni, Enti, Comuni che si sono particolarmente distinti per peculiarità attinenti ai valori fondanti di questo Statuto. I militari delle Voloire, di qualunque grado, che hanno acquisito decorazioni al Valor Militare o al Merito dell’Esercito durante il loro servizio al Reggimento, sono nominati Soci Benemeriti a vita;
  • i Soci Onorari sono i Comandanti pro-tempore sovraordinati del Comandante di Reggimento, i Comandanti pro-tempore dei Reggimenti di Cavalleria, i Comandanti pro-tempore dei Reparti Gemellati. Inoltre l’iscrizione spetta anche ai Sindaci pro tempore delle Città che hanno conferito la cittadinanza onoraria al Reggimento Artiglieria a cavallo. I Comandanti del Reggimento Artiglieria a cavallo sono Soci Onorari a Vita;
  • i Soci Ordinari sono tutti coloro che, con qualunque grado, hanno prestato servizio per almeno tre mesi nel Reggimento Artiglieria a Cavallo. Per tradizione, i Soci Ordinari sono denominato Kepì e si distinguono in:
    • Vecchi Kepì Benemeriti: sono gli ex Comandanti di Gruppo e gli ex-Decani dei Sottufficiali e dei Graduati, ovvero tutti coloro che abbiano prestato servizio per almeno 20 (venti) anni nel Reggimento o che nel corso della carriera militare o civile abbiano dato lustro al Reggimento;
    • Vecchi Kepì: sono tutti coloro che hanno prestato servizio al Reggimento;
    • Kepì: sono i militari in servizio al Reggimento.
  • Gli Amici delle Voloire, sono familiari, discendenti, militari in servizio o in quiescenza di altre specialità, e civili che si riconoscono nei valori e nelle finalità dell’Associazione.

Articolo 4

INGRESSO DEI SOCI E QVOTE SOCIALI

Soci Benemeriti a Vita: si ottiene d’autorità. Gli altri Soci Benemeriti devono essere presentati da almeno due rappresentanti del Consiglio Direttivo e votati all’unanimità. In caso contrario votati a maggioranza assoluta da parte dell’Assemblea dei Soci.

Soci Onorari a vita: si ottiene d’autorità. Per gli altri Soci Onorari si richiederà l’adesione.

Soci Ordinari: a domanda.

Amici delle Voloire: a domanda con la presentazione di un Socio.

Le domande per divenire Soci Ordinari o per divenire Amici delle Voloire se non raggiungono il parere favorevole di due terzi del Consiglio Direttivo, sono demandate all’Assemblea dei Soci.

Il decadere della qualifica di Socio può determinarsi:

  • a richiesta dell’interessato;
  • per la cessazione dell’incarico pro-tempore;
  • d’autorità, votato a maggioranza dal Consiglio Direttivo, per indegnità o incompatibilità con gli scopi statutari;
  • per il mancato pagamento della quota, per due annualità consecutive.

Per il conseguimento degli scopi statutari e per la copertura delle spese dell’Associazione, tutti i Soci, ad esclusione dei Soci Benemeriti e dei Soci Onorari, sono tenuti al pagamento di una quota annuale.

Le quote per i

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militari in servizio sono dimezzate rispetto a quelle dei soci non in servizio.

L’importo potrà essere aggiornato su delibera dell’Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo.

Una aliquota delle quote annuali, su delibera del Consiglio Direttivo, potrà essere destinato ad opere assistenziali ed, eventualmente, a borse di studio.

I Soci decaduti non hanno diritto al rimborso della propria quota.

Articolo 5

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Gli organi dell’Associazione sono:

  • l’Assemblea dei Soci;
  • il Presidente;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Segretario;
  • il Collegio dei probiviri;
  • il Comitato tecnico.

Articolo 6

ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea dei Soci è costituita da: Soci Onorari a Vita, Soci Ordinari e Amici delle Voloire. Tutti hanno diritto di voto, se in regola con le quote sociali.

L’Assemblea ordinaria dei Soci è convocata dal Consiglio Direttivo una volta all’anno in tempo utile a deliberare sul rendiconto finanziario, sul programma annuale delle attività e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all’ordine del giorno dal Consiglio Direttivo.

La data e l’ordine del giorno nonché, nel caso siano previste elezioni, i nomi dei candidati già noti, devono essere comunicati ai Soci almeno venti giorni prima dell’adunanza.

L’Assemblea straordinaria dei Soci è convocata ogniqualvolta il Presidente dell’Associazione o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno o quando almeno il 25% dei Soci aventi diritto al voto lo richieda.

L’assemblea può deliberare quando sono presenti o rappresentati, con delega scritta, ritirata e custodita dal Segretario, in prima convocazione il 25% dei Soci ed in seconda convocazione il 10% dei Soci aventi diritto al voto.

Ciascun Socio può rappresentare mediante delega fino a tre Soci.

L’assemblea delibera a maggioranza semplice.

Le delibere aventi come oggetto la modifica del presente Statuto dovranno essere approvate con voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei presenti e rappresentanti almeno il 20% dei Soci aventi diritto al voto.

Qualunque delibera prima di essere considerata esecutiva dovrà essere firmata per ratifica da parte del Presidente dell’Associazione. Se la delibera non dovesse essere ratificata si dovrà riprendere il processo decisionale. Qualora la stessa delibera venisse approvata in seconda lettura, sarà considerata operativa a pieno titolo.

Articolo 7

COMPITI DELL’ ASSEMBLEA DEI SOCI

Spetta all’Assemblea dei Soci:

  • fissare le direttive per l’attività dell’Associazione;
  • eleggere, alla scadenza del mandato, il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo effettivi e supplenti;
  • discutere e deliberare relativamente agli argomenti all’ordine del giorno;
  • stabilire su proposta del Consiglio Direttivo l’ammontare delle quote sociali;
  • approvare il bilancio preventivo nonché quello consuntivo di ogni esercizio.

Articolo 8

VFFICIO DI PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente dell’Associazione.

In caso di sua assenza o temporaneo impedimento, verrà sostituito dal membro più anziano in grado in carica nel Consiglio Direttivo presente, che assume la veste di Presidente dell’Assemblea.

All’inizio di ogni Assemblea, verrà nominato un ufficio di Presidenza, con un Segretario e tre scrutatori.

Spetta al Segretario dell’assemblea la stesura del verbale e delle delibere dell’Assemblea.

Articolo 9

PRESIDENTE ONORARIO

La carica di Presidente Onorario dell’Associazione Nazionale delle Voloire spetta al Comandante pro tempore del Reggimento Artiglieria a Cavallo, se accettata.

Articolo 10

PRESIDENTE

E’ custode e garante dei principi statutari, pertanto promotore e giudice degli obiettivi dell’Associazione.

Ha la responsabilità legale e patrimoniale dell’Associazione in solido con gli altri membri del Consiglio Direttivo.

Dà valore esecutivo alle delibere approvate in Assemblea.

Presiede le sedute del Consiglio Direttivo.

E’ eletto dall’Assemblea dei Soci con un mandato di tre anni, eventualmente rieleggibile.

Nelle votazioni, in caso di parità, il suo voto è prevalente.

Nell’ambito delle sue attribuzioni ha la facoltà di sostenere spese in ordinaria amministrazione.

Ha inoltre la facoltà di sostenere spese per fini promozionali dell’Associazione.

Dette spese devono essere preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo, con delibera a verbale.

In caso di sua assenza o impedimento, le funzioni di Presidente sono esercitate dal Consigliere più anziano.

Articolo 11

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è costituito dal Presidente dell’Associazione e da otto Consiglieri.

I Consiglieri, come il Presidente, rimangono in carica per tre anni e possono essere rieletti.

Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, questi potranno essere sostituiti temporaneamente o definitivamente dai Consiglieri supplenti. In caso di esaurimento anche di questi ultimi si procederà a nuova elezione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al mese; può essere convocato o dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga necessario o qualora cinque componenti lo richiedano per esigenze operative della Associazione volte al raggiungimento dei fini statutari. Per la trattazione di particolari argomenti può richiedere la partecipazione del Presidente Onorario.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando sono presenti almeno cinque dei suoi membri; le decisioni sono valide quando ottengono l’approvazione della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo viene steso processo verbale a cura del Segretario dell’Associazione.

Il verbale, controfirmato dal Presidente, sempre a cura dello stesso Segretario sarà trasmesso a ciascun consigliere e pubblicato sul sito internet dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo provvede a quanto necessario per il raggiungimento dei fini statutari secondo le indicazioni espresse dall’Assemblea dei Soci. In particolare:

  • può convocare l’Assemblea dei Soci e ne redige l’ordine del giorno;
  • qualora sia previsto il rinnovo di cariche sociali prepara l’attività come previsto dal Regolamento;
  • propone all’Assemblea dei Soci l’ammontare delle quote sociali;
  • predispone il bilancio preventivo dell’Associazione nonché quello consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci;
  • è responsabile in solido dello stato patrimoniale dell’Associazione;
  • nomina un webmaster e ne stimola e controlla l’operato affinché il sito della Associazione sia sempre ricco di contenuti, aggiornato ed attraente;
  • su delega dell’Assemblea dei Soci, può effettuare spese straordinarie con i limiti annui fissati dall’Assemblea stessa in sede di Assemblea Ordinaria;
  • per ogni evento stabilisce, se necessario, l’ammontare del contributo dovuto dai partecipanti e ne dà tempestiva comunicazione.

Articolo 12

COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

I componenti effettivi del Consiglio Direttivo ed i suoi componenti supplenti sono eletti dall’Assemblea dei Soci, rispettando possibilmente le seguenti quote di rappresentanza:

  • due Consiglieri effettivi e uno supplente della categoria “Ufficiali”;
  • due Consiglieri effettivi e uno supplente della categoria “Sottufficiali”;
  • due Consiglieri effettivi e un supplente della categoria “Graduati/Truppa”;
  • due Consiglieri effettivi e un supplente degli “Amici delle Voloire”.

Alla carica di Consigliere effettivo rappresentante le diverse categorie di soci ordinari (Ufficiali, Sottufficiali e Graduati/Truppa) saranno preferibilmente eletti, per ogni categoria, una persona in servizio ed una in quiescenza.

I Consiglieri hanno responsabilità legale nell’ambito del mandato di rappresentanza ricevuto e patrimoniale in solido con il Presidente.

Articolo 13

SEGRETARIO

Il Segretario viene nominato dal Consiglio Direttivo a scelta tra gli iscritti.

Il suo incarico ha una durata coincidente con quella del mandato del Consiglio Direttivo.

Nell’ambito delle attribuzioni che gli sono proprie deve:

  • coadiuvare il Presidente;
  • controllare e sovrintendere al pieno rispetto da parte dei Soci delle norme statutarie e regolamentari nonché del rispetto delle decisioni deliberate;
  • custodire gli oggetti ed i valori di cui è responsabile;
  • aggiornare i libri contabili e redige i bilanci per la presentazione all’assemblea ordinaria;
  • mantenere i contatti con i Soci e tenere costantemente aggiornato il relativo registro dei Soci;
  • riscuotere le quote sociali, preferibilmente versate a mezzo bonifico bancario;
  • collaborare alla elaborazione dei programmi delle attività dell’Associazione;
  • redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, ricevere i verbali delle sedute delle Assemblee dei Soci, curarne la custodia e la pubblicazione sul sito internet dell’Associazione.

L’attività del Segretario è improntata principalmente sul rapporto fiduciario intercorrente con il Consiglio Direttivo, organo al quale compete, in ogni caso, la sua nomina, conferma o sostituzione.

Nell’espletamento dei suoi compiti è coadiuvato da un numero di Soci adeguato alle diverse circostanze, concordato con il Presidente, per un massimo di tre Segretari aggiunti, i quali possono assistere il Segretario nel corso delle riunioni del Consiglio Direttivo, ma in ogni caso non hanno diritto di voto.

L’Associazione è titolare del trattamento di tutti i dati conferiti dai Soci con riferimento alla tutela della privatezza prevista dall’Ordinamento. Il Segretario è responsabile del trattamento dei dati e ha facoltà di designare per iscritto incaricati del trattamento, che sotto la sua direzione e autorità, nonché dietro sue istruzioni, attenderanno a tutte le operazioni di trattamento che si renderanno necessarie ai fini associativi.

Articolo 14

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri viene eletto dall’Assemblea dei Soci, contestualmente all’elezione del Consiglio Direttivo e del Presidente.

Il Collegio dei Probiviri, in carica per tre anni, si compone di tre membri effettivi e di uno supplente. Uno dei membri effettivi, possibilmente, deve essere esperto in materia giuridica.

Qualsiasi Socio può concorrere per la carica di Probiviro, purché non ricopra altre cariche sociali, sia in regola con tutte le disposizioni statutarie e non sia mai stato soccombente in un procedimento disciplinare interno all’Associazione.

I membri effettivi sceglieranno tra loro il Presidente del Collegio con potere di rappresentanza.

La funzione del Collegio dei Probiviri è quella di controllare il rispetto delle norme statutarie, etiche e morali da parte dei Soci e degli altri organi sociali, nonché di dirimere eventuali controversie che dovessero sorgere tra Soci ovvero tra Soci e organi sociali ovvero tra Soci e terzi, escluse quelle che per legge o per Statuto competono ad altre entità giudicanti.

Il Collegio dei Probiviri opera in piena indipendenza e risponde, per il tramite dei suoi componenti, esclusivamente alla Assemblea dei Soci.

Articolo 15

COMITATO TECNICO

Il Comitato tecnico è formato da cinque componenti designati dal Consiglio Direttivo:

  • Direttore Storico-Museale;
  • Direttore Culturale;
  • Direttore Sportivo;
  • Direttore Socio-Assistenziale;
  • Direttore della Comunicazione (che può non coincidere con in webmaster del sito internet dell’Associazione).

Ogni Direttore organizza la sua branca con Soci volontari ed organizza eventi che dovranno essere preventivamente autorizzati dal Consiglio Direttivo.

I Direttori non possono far parte del Consiglio Direttivo, tuttavia sono invitati a presenziare alle sue sedute ma senza diritto di voto.

Articolo 16

PATRIMONIO E CAPITALE SOCIALE

L’esercizio finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio è presentato annualmente all’Assemblea ordinaria dei Soci.

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai Beni Mobili e dal Capitale Sociale.

Beni Mobili – fanno parte di questa

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catalogazione tutti gli oggetti di seguito riportati, dettagliatamente descritti nell’apposito registro redatto con atto notarile e che costituisce parte integrante del presente Statuto:

  • uniformi, decorazioni, armi, articoli di uso personale, con particolare specifica attinenza alla vita delle Unità che sono state negli anni custodi delle tradizioni delle Batterie a Cavallo;
  • argenteria con o senza dediche o incisioni commemorative di particolari eventi militari, tradizionali, professionali, sportivi o familiari del donatore o delle Unità;
  • bronzi, quadri, stampe, lampade, suppellettili e complementi di arredo generalmente munite di targhetta commemorativa del donatore;
  • mobili, sedie, poltrone, divani, corpi illuminanti, orologi, apparati radiofonici ed altri articoli di arredamento in genere;
  • altro tipo di beni non espressamente citati dal presente Statuto, che diverranno proprietà dell’Associazione e che dovranno essere riportati sul già menzionato registro di inventario attraverso aggiornamenti con cadenza massima biennale.

Capitale Sociale: costituito da proventi in denaro derivanti dalle quote sociali o da erogazioni, contributi, sponsorizzazioni, donazioni o lasciti.

L’integrazione del Patrimonio è l’unica variazione al presente Statuto che il Consiglio Direttivo potrà eseguire senza alcuna preventiva autorizzazione, competendo solo l’obbligo di dare comunicazione all’Assemblea dei Soci alla prima adunanza successiva alla registrazione stessa.

A differenza del Capitale Sociale, i Beni Mobili dell’Associazione sono inalienabili e vincolati indissolubilmente alle attività proposte all’articolo 2 del presente Statuto. Sono affidati in comodato d’uso gratuito al Reggimento Artiglieria a Cavallo.

L’Associazione può ricevere lasciti ed elargizioni da privati, Enti privati, pubblici o altre Associazioni, che faranno parte del Capitale Sociale, a meno di decisione diversa dell’Assemblea dei Soci o del donatore.

Articolo 17

SCIOGLIMENTO O TRASFERIMENTO DEL REGGIMENTO ARTIGLIERIA A CAVALLO

In caso di eventi eccezionali o di scioglimento o di trasferimento di sede del Reggimento Artiglieria a Cavallo, qualora l’Associazione non sia più in grado di custodire adeguatamente i Beni Mobili attraverso l’individuazione di altra sede idonea approvata in sede di Assemblea dei Soci, essi saranno affidati integralmente, per la custodia temporanea, ad altro Ente Militare, designato dalla Assemblea medesima, fino al termine dell’evento eccezionale od alla ricostituzione del Reggimento Artiglieria a Cavallo o di Unità che può definirsi sua diretta discendente.

Articolo 18

SCIOGLIMENTO DELLA ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio sarà affidato per la custodia temporanea, al Reggimento Artiglieria a Cavallo o ad altro Ente Militare o Museale individuato dall’Assemblea dei Soci, fino alla ricostituzione dell’Associazione stessa.

Articolo 19

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

La validità dei presente documento e di quanto ne discenda ha decorrenza dalla data di approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci.

Il presente Statuto rimanda al Regolamento applicativo eventuali modalità esecutive non espressamente menzionate, a condizione che l’attuazione non sia in conflitto con i principi generali finora espressi.

Per quanto non disciplinato dal presente Statuto e dalle norme direttamente discendenti si fa espresso riferimento alla legislazione vigente in materia.

Le cariche sociali, elette nella prima seduta dell’Assemblea dei Soci dell’Associazione Nazionale delle Voloire, avranno un mandato della durata eccezionale di un solo anno, al fine di condurre un’adeguata transizione e un corretto adeguamento dell’Associazione alle disposizioni statutarie novellate e per garantire un’equa rappresentatività delle nuove categorie di associati.

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